DIRITTO DEI LAVORATORI
PRESTATORE
DI LAVORO SUBORDINATO
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoro subordinato è stato
sottoposto ad un trattamento giuridico volto a tutelare gli interessi del
lavoratore: da questo tipo di tutela derivano diversi effetti. Tra quelli
diretti (che incidono sul regolamento contrattuale) ci sono la retribuzione, le
ferie ed il riposo. Tra gli effetti indiretti, che incidono sulle conseguenze
della costituzione del rapporto ci sono una serie di situazioni di rilevanza
previdenziale, amministrativa e penale
- nell’industria no età inferiore a 15 mentre per attività non
industriali 14
-no lavori pericolosi o insalubri per minori di 16; per le donne 18
-donne e minori non possono svolgere lavori
sotterranei
LA
PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE
Iscriversi
nella lista circoscrizionale dove si ha residenza; requisiti: residenza nel
comune di iscrizione, età professionale, idoneità fisica, possesso del
libretto di lavoro. E’ possibile chiedere il trasferimento da una sezione ad
un’atra. Le iscrizioni vengono eseguite in base alle presentazioni delle
domande ed in seguito i lavoratori vengono divisi in 3 classi:
- DISOCCUPATI
(hanno perso il lavoro) o INOCCUPATI (cercano prima occupazione)
- OCCUPATI
(cercano diversa occupazione)
-TITOLARI
PENSIONI ANZIANITA’ (cercano occupazione)
I
DOCUMENTI
I
lavoratori assunti consegnano al datore libretto lavoro, libretto sanitario,
documento iscrizione INPS e codice fiscale. Il LIBRETTO DI LAVORO è
obbligatorio per quasi tutti i lavoratori, viene rilasciato dal Sindaco a 15
anni compiuti e contiene alcune indicazioni dell’Ufficio comunale (generalità)
e altre apposte dal datore (proprie generalità). A fine rapporto il libretto di
lavoro viene restituito. Il datore ha l’obbligo di tenere:
- LIBRO
MATRICOLA generalità, qualifica, numero iscrizione, data assunzione e
licenziamento del lavoratore
-
LIBRO
PAGA indicazioni relative alla retribuzione
-REGISTRO
INFORTUNI indicazioni infortuni sul posto di lavoro, cause, circostanze e
lesioni riportate dal lavoratore
IL
LAVORO INTERINALE
-nei
casi in cui i contratti collettivi lo consentono
-nei
casi di utilizzazione del tutto temporanea di personale da adibire a qualifiche
non previste dagli assetti produttivi aziendali
-sostituzione
di lavoratori assenti
GLI
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
-PRESTARE
LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA: lecita, possibile, determinata o
determinabile. Il lavoratore non può farsi sostituire da nessuno
nell’espletamento della sua attività dovuta. Deve inoltre prestare servizio
nel posto stabilito
-
OBBLIGO
DI DILIGENZA: indica il complesso di cautele, cure ed attenzioni che il
lavoratore deve seguire nell’espletamento del suo lavoro
-
OBBLIGO
DI OBBEDIENZA: seguire direttive del datore
-OBBLIGO
DI FEDELTA’: tenere comportamento leale verso il datore tutelandone gli
interessi. C’è il DIVIETO DI CONCORRENZE e di RISERVATEZZA per tutta la
durata del rapporto.
I
DIRITTI DEL LAVORATORE
-
DIRITTO
ALLA RETRIBUZIONE: proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro,
sufficiente a garantire a lui e famiglia un’esistenza libera e dignitosa. C’è
una distinzione tra retribuzione mensile ed oraria:
-STIPENDIO
(dirigenti, quadri, impiegati) mensile
-SALARIO
o PAGA (operai) ad ore
Ci
sono anche due tipi di retribuzione: a TEMPO (pagamento in ragione del tempo di
lavoro) e a COTTIMO (tiene conto del tempo e del risultato quindi del
rendimento). La retribuzione è composta da: PAGA BASE (stabilita dai contratti
collettivi + scatti di anzianità), INDENNITA’ DI CONTINGENZA (non esiste più;
adeguamento salario in base all’inflazione), ATTRIBUZIONI ACCESSORIE (aggiunte
a carattere incentivante; premi presenza o produttività).
-DIRITTO
AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.): liquidazione
DIRITTI
PERSONALI
- DIRITTO
ALL’INTEGRITA’ FISICA E ALLA SALUTA: riposo quotidiano, settimanale,
festivo, ferie annuali
-DIRITTO
A NON SUPERARE UN CERTO ORARIO LAVORATIVO: 40 ore a settimana e 8 giornaliere
-DIRITTO
A ESSERE ADIBITO ALLE MANSIONI PER LE QUALI E’ STATO ASSUNTO
-DIRITTO
ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO in caso di malattia, infortunio,
militare, gravidanza
DIRITTI
SINDACALI
-LIBERTA’
ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO ATTIVITA’ SINDACALE SUL LUOGO DI LAVORO
-DIRITTO
DI SCIOPERO
-DIRITTO
DI AFFISSIONE E DI USUFRUIRE DEI LOCALI AZIENDALI per attività sindacale
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
-obbligo
corrispondere retribuzione e trattamento fine rapporto
-
tutela condizioni di lavoro (legge 626) e norme sicurezza
-tutela assicurativa e previdenziale
-
assicurare i dipendenti verso responsabilità civile nei confronti di
terzi
- informare il lavoratore relativamente al contratto e al rapporto di
lavoro
-procedere ad accertamenti sanitari prima dell’assunzione
-custodire ed aggiornare libretto lavoro del prestatore
I
POTERI DEL DATORE DI LAVORO
-
POTERE DIRETTIVO emanazione delle disposizioni concernenti
l’organizzazione e la disciplina tecnica del lavoro; concreta determinazione
delle modalità per l’esecuzione del lavoro. Questo potere deriva dalla
posizione di supremazia del datore
-
POTERE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO verificare l’esecuzione
dell’attività lavorativa secondo modalità stabilite dal datore. Ci sono dei
limiti a questo potere: divieto servirsi guardie giurate, di effettuare
controlli mediante impianti audiovisivi, effettuare controlli personalmente
verso lavoratori assenti per malattia o infortunio, effettuare indagini su
opinioni politiche, religiose o sindacali
- POTERE DISCIPLINARE facoltà di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che viene meno ai doveri contrattuali cioè agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Tali sanzioni devono essere predeterminate nel regolamento dell’azienda, altre forme non sono lecite. Tipologia delle sanzioni: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento (disciplinare).
CAUSE
DI SOSPENSIONE PER FATTO DEL LAVORATORE
-
INFORTUNIO E MALATTIA COMUNE: conservazione posto lavoro per un periodo
fissato nei contratti collettivi, non viene interrotta l’anzianità di
servizio, trattamento economico completo per i primi 3 giorni a carico del
datore ed in seguito a carico di enti previdenziali
-
SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE: diritto conservazione del posto ed
il periodo è utile ai fini dell’anzianità
-
ASPETTATIVA: per lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
sindacali; conservazione del posto, non decorre l’anzianità ma il periodo è
valido al fine pensionalistico
-
SCIOPERO: non è utile all’anzianità, diritto conservazione del posto
ma niente retribuzione
-
GRAVIDANZA E PUERPERIO: due mesi prima e 3 dopo la nascita è divieto per
chi è in gravidanza di recarsi al lavoro (astensione obbligatoria – 80% della
paga dall’INPS); sei mesi nel primo anno di vita ed ogni volta che il figlio
è malato nei primi 3 anni di vita (astensione facoltativa – 30% della
retribuzione dall’INPS)
CAUSE
SOSPENSIONE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO
-
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: sospensione dovuta ad eventi transitori non
imputabili all’imprenditore. Sono situazioni temporanee di mercato che non
implicano dubbio sulla ripresa normale dell’attività (mancanza momentanea
scorte, blocco per ragioni sanitarie, cause forza maggiore). L’INPS assicura
ai dipendenti (tutte qualifiche tranne dirigente) un’indennità dell’80% per
le ore non lavorate (0-40). La durata massima è di 3 mesi continuativi.
-
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: sospensioni motivate da
ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale rilevante,
procedure concorsuali in corso.
Questa
cassa integrazione è atta a fronteggiare l’eccedenza occupazionale garantendo
la continuità salariale ai lavoratori (80% della retribuzione). La durata è
variabile tra 1-2 anni, la richiesta deve essere effettuata nel da imprese che
hanno occupato 15 dipendenti nel semestre precedente. I lavoratori in questa
cassa integrazione possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Se si
arriva al termine della cassa integrazione e l’impresa non riesce ad integrare
i lavoratori, questi sono messi nelle liste di mobilità.
-
morte del lavoratore
-
recesso del lavoratore (dimissioni): se si è a tempo indeterminato c’è
l’obbligo di preavviso stabilito dalla legge; a tempo determinato si può
recedere solo se c’è giusta causa. Per giusta causa si recede anche dal
contratto indeterminato senza dare preavviso
-
GIUSTA CAUSA: causa che non consente la prosecuzione, anche temporanea
del rapporto. Si tratta di gravi inadempienze (abbandono posto lavoro,
concorrenza sleale) o di comportamenti diversi dall’inadempienza contrattuale
(violenza verso altri lavoratori).
-
GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali. Deve essere notevole sebbene sia meno grave dell’inadempimento
valido per il licenziamento per giusta causa.
-
GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: fatti inerenti attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Si
tratta di variazioni del normale andamento dell’impresa che rende un certo
tipo di personale inutile.
Contro
licenziamenti indebiti bisogna comunque seguire una certa procedura. L’onere
di fornire giusta causa e giustificato motivo è a carico del datore; il
licenziamento deve essere giustificato ed è impugnabile dal lavoratore entro 60
giorni il che gli permette di rivolgersi al Pretore anche se è ammesso un
tentativo di conciliazione. Se il pretore decide per il licenziamento
illegittimo si hanno 2 casi:
-
impresa con + 15 dipendenti (+5 se agricola) c’è l’ordine di
reintegrazione e risarcimento del danno (tutela o stabilità reale)
-
impresa –15 lavoratori (-5 se agricola) il datore può scegliere tra
riassunzione e il pagamento di un indennità tra 2,5 e 6 mensilità (tutela o
stabilità obbligatoria).
-
CAMPO LIBERA RECEDIBILITA’: esiste il licenziamento ad nutum (con un
cenno). Riguarda dirigenti, lavoratori con contratto a termine, addetti a
servizi domestici, di coniugi e parenti. Riguarda categorie per le quali non
sussiste obbligo di fornire giusta causa o giustificato motivo.